Come comporre il pacchetto retributivo del lavoratore inviato all’estero
A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon ©, consulente del lavoro – Studio Dal Bon
La determinazione del trattamento economico aggiuntivo dei lavoratori in distacco costituisce uno degli aspetti operativi più delicati, sia per il contenimento dei costi aziendali, sia per le trattative che possono nascere con i lavoratori che potrebbero richiedere un riconoscimento aggiuntivo a giustificazione del disagio di doversi spostare all’estero.
La voce che, solitamente, le parti non mancano mai di concordare è l’indennità estero, specifico emolumento aggiuntivo non strettamente connesso all’esecuzione della prestazione lavorativa ma ricomprendente il disagio conseguente al trasferimento.
La somma a tale titolo riconosciuta dal datore di lavoro distaccante è strettamente legata alla permanenza all’estero del lavoratore che ne è titolo giustificativo. Essendo, quindi, strettamente connessa alla missione all’estero, l’indennità in parola potrebbe venire meno al momento del rientro in Italia, non determinando nel caso specifico una ipotesi di illecita riduzione della retribuzione se non legata in senso qualitativo alle mansioni assegnate al lavoratore.
Altre voci che possono comporre il pacchetto retributivo del lavoratore inviato all’estero possono essere erogate in forma monetaria o corrisposte in natura; laddove possibile sono estremamente variabili in funzione della policy aziendale, delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento e, in ogni caso, adattate al caso di specie, tenendo in debito conto anche il carico fiscale e previdenziale cui sono assoggettate in Italia e all’estero.
Le voci più ricorrenti nelle ipotesi di mobilità transnazionale sono le seguenti.
- Alloggio: il datore di lavoro può offrirsi di contribuire in vario modo ed alleggerire il lavoratore nella ricerca di una nuova sistemazione. Tra le opzioni percorribili, ad esempio, il datore di lavoro può procede: collocando il lavoratore in strutture alberghiere adeguate, nel caso di assegnazioni di breve durata; corrispondendo un’indennità di alloggio; concedendo in uso al lavoratore un alloggio locato direttamente da lui (e a suo carico).
- Assistenza per le procedure di immigrazione e assistenza fiscale.
- Autovettura: riconosciuta laddove le specifiche attività lavorative da prestarsi all’estero richiedano frequenti spostamenti, e può essere elemento della retribuzione, indipendentemente dall’attività prestata, e dunque ad uso privato, oppure riconosciuta per uso cd. promiscuo, soprattutto se, prima dell’assegnazione, il dipendente ne aveva già la disponibilità.
- Collocamento del coniuge: il datore di lavoro può attivarsi per consentire al coniuge del lavoratore distaccato di continuare a prestare le proprie attività lavorative anche all’estero, oppure riconoscere al lavoratore una somma a compensazione della perdita di reddito del partner.
- Corsi di istruzione e di lingua: in questo ambito posso rientrare sia corsi di istruzione per i figli, a carico della società, entro determinati massimali, e solitamente in scuole internazionali, che corsi di lingua locale per il lavoratore e per i propri familiari.
- Indennità cost of living: si tratta di una somma riconosciuta al lavoratore al fine di compensare le differenze del costo della vita nel Paese di assegnazione rispetto al costo della vita in Italia e consente di mantenere il medesimo potere d’acquisto anche all’estero. Le valutazioni relative sono effettuate direttamente dal datore di lavoro avvalendosi di agenzie specializzate in tali procedure.
- Indennità di prima sistemazione: corrisposta al momento dell’arrivo nel Paese di assegnazione e nel momento del rientro, il cui ammontare dipende da diversi fattori, quali il Paese e il nucleo familiare, valutati attentamente dal datore di lavoro. È sostanzialmente finalizzata ad agevolare il trasferimento del lavoratore, sia all’andata che al rientro.
- Indennità di rischio cambio.
- Polizze assicurative e polizze sanitarie integrative.
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