DISTACCO COMUNITARIO: LA RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Distacco comunitario: la richiesta delle prestazioni previdenziali

A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon ©, consulente del lavoro  – Studio Dal Bon

In caso di malattia o maternità durante un periodo di distacco in un paese comunitario, il lavoratore italiano e i suoi familiari hanno diritto sia alle prestazioni in natura che a quelle in denaro erogate dall’INPS.

L’indennità o il trattamento economico dovuto vengono erogati con le medesime modalità previste e applicate ai lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in Italia. Salvo diverso accordo tra gli Istituti dei due Stati, l’INPS procede al pagamento delle prestazioni direttamente all’interessato, calcolando quanto dovuto sulla base della retribuzione effettiva.

Per il diritto alle prestazioni in natura, invece, sarà sufficiente che il lavoratore si sia munito della tessera TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) per l’assistenza sanitaria, rilasciata da ciascuno Stato Membro su un modello identico per tutti i Paesi, che è valevole su tutto il territorio della UE.

Riguardo agli adempimenti relativi alla certificazione, di malattia o maternità, il lavoratore, una volta ottenuta dal medico dello Stato estero la certificazione dello status di malattia o maternità, è tenuto a trasmettere il certificato all’INPS entro i termini prescritti dalla legislazione italiana (ossia 2 giorni) e l’attestato di malattia, privo dei dati relativi alla diagnosi, al datore di lavoro sempre entro il medesimo termine.

Il lavoratore italiano non ha l’onere di far tradurre il certificato, che può essere trasmesso all’INPS anche in lingua originale e senza necessità di legalizzazioni particolari, poiché il certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria straniera è, in ambito comunitario, in tutto e per tutto equiparato a quello nazionale. Nel caso in cui i medici che somministrano le cure nello Stato membro di dimora non rilascino i certificati di incapacità al lavoro (perché non abilitati o non tenuti), il lavoratore italiano dovrà rivolgersi direttamente all’Istituzione del luogo di residenza.

L’INPS potrà richiedere controlli medici e accertamenti all’Istituzione del Paese estero che procederà secondo le modalità previste dalla propria legislazione. Il referto del medico che effettua il controllo, indicante in particolare la durata probabile dell’incapacità al lavoro, è trasmesso, in tempi brevi, all’INPS unitamente alle informazioni relative ai costi sostenuti per effettuare i controlli richiesti.

Infine, si tenga presente che i regolamenti comunitari prevedono la possibilità di cumulare i periodi di lavoro svolto in diversi Paesi comunitari (cd. totalizzazione) al fine del raggiungimento dei requisiti per ottenere determinate prestazioni previdenziali. Il lavoratore ha diritto alla totalizzazione dei periodi, oltre che per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche, anche per raggiungere i requisiti necessari ad ottenere tutti gli altri benefici previdenziali o assistenziali (come prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione, ecc.).

Per avere diritto alle prestazioni di competenza dell’INAIL è necessaria la preventiva segnalazione da parte del datore di lavoro distaccante dell’avvenuto distacco del proprio dipendente alla sede dell’istituto competente. Tale comunicazione deve indicare, tra l’altro, la natura del lavoro (condizioni e tipo di attività svolta nel Paese di destinazione) al fine di permetterne la valutazione dei rischi. Infatti, per il calcolo del premio assicurativo si dovrà tenere in considerazione la lavorazione che il dipendente distaccato svolgerà presso l’impresa distaccataria e la corrispondente tariffa.

Le denunce di infortunio sul lavoro o di malattia professionale devono essere fatte in base alla legislazione delle stato membro competente: nel caso di un lavoratore italiano distaccato provvederà, quindi, il datore di lavoro distaccante.

Gli obblighi del lavoratore distaccato sono i medesimi previsti in caso di infortunio o malattia professionale verificatisi sul territorio italiano: il lavoratore deve effettuare le dovute comunicazioni al datore di lavoro distaccante. La certificazione emessa dell’Istituzione dello Stato estero o comunque dall’Istituzione nella quale è stata fatta la prima diagnosi è da quest’ultima trasmessa all’INAIL. Anche in questo caso, come per malattia e maternità, la base imponibile per la determinazione delle prestazioni dovute in caso di distacco comunitario è la retribuzione effettiva, nei limiti del massimale.

Le prestazioni economiche saranno corrisposte sempre dall’INAIL, mentre quelle in natura saranno erogate dal competente Istituto estero e poi rimborsate dall’INAIL.

Tutto ciò che riguarda durata, periodi di comporto, importo delle indennità economiche e ogni altra specificità, tanto per le prestazioni INPS, quanto per quelle INAIL, resta interamente soggetto alla legislazione italiana (Stato in cui il lavoratore risulta assicurato). Tutte le prestazioni economiche erogate in relazione a un distacco in ambito comunitario saranno calcolate sulla base imponibile delle retribuzioni effettive.

A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon consulente del lavoro  – Studio Dal Bon –

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