Distacco extracomunitario: la richiesta di prestazioni previdenziali
A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon ©, consulente del lavoro – Studio Dal Bon
Nell’ambito di un distacco extracomunitario in un paese convenzionato, in caso di malattia o maternità l’assicurato deve presentare, entro 3 giorni, all’istituzione estera idonea certificazione.
Il certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria straniera è in tutto e per tutto equiparato a quello nazionale e deve essere inviato senza necessità di traduzioni o legalizzazioni particolari, a condizione che tale obbligo sia espressamente escluso dalla convenzione o accordo bilaterale. L’istituzione estera provvederà a trasmettere all’INPS la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati su richiesta dell’Istituti italiano.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, gli oneri del lavoratore e del datore di lavoro saranno i medesimi analizzati per l’ipotesi di distacco in paese comunitario. Il datore di lavoro dovrà aver effettuato la preventiva segnalazione del distacco del proprio dipendente alla sede dell’istituto competente. Le denunce di infortunio avverranno sulla base della legislazione dello Stato membro competente: nel caso di un lavoratore italiano distaccato provvederà, quindi, il datore di lavoro distaccante. Il lavoratore, dal canto suo, deve effettuare le dovute comunicazioni al datore di lavoro distaccante.
Il trattamento applicato e gli adempimenti richiesti al lavoratore distaccato in un paese extracomunitario convenzionato con l’Italia non si discostano molto dalla disciplina prevista nei casi di distacco comunitario, con la differenza, eventuale, della base imponibile (che sarà retribuzione effettiva per i contributi previsti dalla Convenzione, e la retribuzione convenzionale per i contributi obbligatori per legge da versare in Italia) e l’utilizzo dello specifico formulario previsto dalla Convenzione.
Se l’invio del lavoratore è, invece, in un paese extracomunitario non convenzionato ai regimi assicurativi previsti come obbligatori dalla normativa italiana, le cui prestazioni sono calcolate su retribuzioni convenzionali, si applicano con le seguenti particolarità:
Per l’ottenimento delle prestazioni economiche di malattia, il lavoratore è tenuto, entro 5 giorni dal relativo rilascio, a trasmettere al datore di lavoro l’attestato indicante l’inizio e la durata presunta della malattia, nonché, nello stesso termine, a inviare il certificato di diagnosi alla locale rappresentanza diplomatica o consolare. Quest’ultima si occuperà della cd. legalizzazione del certificato, che consiste in una verifica da parte di un proprio medico di fiducia, al fine di attestarne la validità certificativa secondo le disposizioni locali. La legalizzazione, che non ha nulla a che fare con la traduzione del certificato, è requisito imprescindibile per la corresponsione dell’indennità di malattia. Dopo l’espletamento di questa procedura, il lavoratore avrà l’onere di trasmettere all’INPS in Italia il certificato legalizzato.
Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille). Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato – e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) – per ottenere l’apposizione dell’Apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.
Per quanto concerne, infine, le eventuali visite mediche di controllo, l’INPS potrà chiedere alla locale rappresentanza diplomatica o consolare di procedere e di curarne lo svolgimento, nonché di provvedere all’inoltro degli atti in Italia.
A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon consulente del lavoro – Studio Dal Bon –
© Copywriter –Tutti i diritti sono riservati è fatto divieto di riprodurre anche parzialmente il contenuto