A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon ©, consulente del lavoro – Studio Dal Bon
Nel momento in cui un lavoratore italiano viene inviato all’estero il rapporto di lavoro di cui è parte assume un carattere di internazionalità: la sua prestazione lavorativa, infatti, viene svolta sul territorio di uno Stato diverso e a favore di un datore di lavoro straniero, e per questo può o deve essere soggetta a una disciplina legislativa differente.
Assume, perciò, un’importanza fondamentale capire quale legislazione (tra quella dei diversi stati coinvolti) sia applicabile al rapporto di lavoro, per comprendere a quale regime giuridico sia assoggettata la prestazione e a quali regole distaccatario e lavoratore distaccato siano sottoposti.
Il primo criterio in base al quale determinare la legislazione applicabile è la libertà di scelta delle parti: è, quindi, lasciato alla libertà delle parti la facoltà di individuare la legge statale che regoli il contratto, ovvero solo una parte di esso.
La libertà di scegliere la legislazione applicabile al contratto non è però assoluta, e presenta quindi dei limiti. Infatti:
Nel caso in cui le parti del contratto non abbiano operato nessuna scelta espressa o comunque risultante dalle disposizioni dell’accordo, si deve applicare, in quest’ordine e per esclusione:
Stante quanto sopra, in caso di distacco all’estero di un lavoratore italiano occorrerà verificare se le parti abbiano effettuato una scelta sulla legislazione applicabile. Nel caso di un lavoratore italiano distaccato all’estero, se le parti del rapporto di lavoro non hanno operato nessuna scelta in merito alla legislazione applicabile, il rapporto di lavoro sarà soggetto alla disciplina giuridica del Paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, ossia la legislazione italiana.
Esistono, però, alcuniambiti di inderogabilità nei quali, indipendentemente da quale legislazione abbiano scelto le parti, si applica la legge italiana. Tali ambiti sono:
Sarà, invece, applicata necessariamente la legge del paese estero di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi quello in cui il lavoratore è distaccato) per quanto riguarda quegli ambiti inerenti la gestione quotidiana e pratica del rapporto di lavoro, ossia:
Sono, inoltre, state fissate delle tutele minime, fissate da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale, che devono essere assicurate al lavoratore distaccato e che riguardano:
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