La tassazione dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero
A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon ©, consulente del lavoro – Studio Dal Bon
Il profilo fiscale è un altro degli aspetti che devono essere attentamente analizzati quando si intenda inviare all’estero un lavoratore, anche attraverso l’istituto del distacco. Il punto fondamentale è, ancora una volta, capire in quale degli Stati coinvolti il lavoratore abbia l’obbligo di versare quanto dovuto, che in questo caso sono le imposte.
La problematica in termini fiscali nasce dal fatto che il lavoratore cittadino italiano produce reddito sul territorio di un diverso stato e perciò occorre comprendere se, ai fini fiscali, rilevi la cittadinanza del soggetto, il luogo di produzione del reddito, o nessuno dei due precedenti criteri.
In materia di imposizione fiscale il nostro ordinamento non prevede specifici legami tra il concorso alle spese pubbliche e il possesso della cittadinanza italiana, nel senso che il fatto di essere cittadini italiani non comporta automaticamente l’obbligo fiscale in Italia così come il fatto di non essere cittadini italiani non lo esclude a priori. La cittadinanza non è, quindi, il requisito risolutivo.
La normativa italiana in materia di tassazione è contenuta nel TUIR – Testo Unico delle Imposte sul Reddito (D.P.R. 917/86), che prevede che i soggetti qualificati come residenti fiscali in Italia debbano essere assoggettati ad imposizione in Italia su tutti i redditi ovunque prodotti. È questo il principio della world wide taxation, in base al quale i redditi del cittadino residente fiscalmente in Italia sono soggetti a tassazione diretta del fisco italiano, indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti, mentre i soggetti non residenti fiscali vedono assoggettati ad IRPEF unicamente i redditi prodotti sul territorio dello stato italiano.
In questa trattazione interessa in modo particolare la tematica della tassazione dei redditi da lavoro dipendente, per capire quali adempimenti e quali circostanze vengono a riguardare il lavoratore italiano distaccato all’estero. Il TUIR identifica come redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio. Costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità conseguite, anche a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte. È il caso, tra gli altri, delle indennità di malattia e maternità, e della mobilità. Il TUIR specifica poi quali sono i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ossia: le somme, da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, qualora il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; le somme e i valori in genere percepiti in relazione ai rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché tali collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente; le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale; le prestazioni pensionistiche complementari.
In applicazione di queste regole generali, il lavoratore fiscalmente residente in Italia e distaccato all’estero si vedrebbe applicare, sul medesimo reddito da lavoro dipendente, una doppia imposizione fiscale: potrebbe, infatti, essere assoggettato sia alle imposte italiane che a quelle straniere.
In relazione, invece, ai soggetti non fiscalmente residenti in Italia, ai fini IRPEF, il criterio di collegamento è di tipo oggettivo: sono soggetti a tassazione in Italia i redditi prodotti sul territorio dello stato italiano.
A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon consulente del lavoro – Studio Dal Bon –
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