Profili previdenziali del distacco comunitario
A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon ©, consulente del lavoro – Studio Dal Bon
Un ambito molto importante e molto delicato da definire quando un lavoratore italiano viene inviato temporaneamente all’estero attraverso un distacco o una trasferta di lunga durata, è quello del regime previdenziale applicabile.
Dove devono essere versati i contributi previdenziali, in Italia o all’estero?
Quale paese è responsabile delle prestazioni previdenziali?
Occorre precisare e tenere ben presente che la disciplina degli aspetti previdenziali connessi alla gestione del rapporto di lavoro in caso di invio all’estero varia a seconda della destinazione geografica del lavoratore.
In ambito comunitario, il regolamento CE 883/2004 prevede che il lavoratore italiano distaccato in uno dei Paesi membri possa rimanere iscritto alla previdenza italiana per un periodo massimo di 24 mesi, in deroga al principio di territorialità, detto anche della lex loci laboris, in base al quale il lavoratore sarebbe, invece, soggetto alla legislazione dello Stato in cui svolge la propria attività lavorativa.
L’applicazione del principio di territorialità al lavoratore italiano, però, comporterebbe l’onere della doppia contribuzione, in quanto il lavoratore, soggetto al regime previdenziale italiano obbligatorio sulla base del suo contratto di lavoro, si troverebbe a dover contribuire anche nello stato estero di esecuzione della prestazione lavorativa in ragione del principio di territorialità. Non è necessario specificare che questo comporta un notevole aggravio di costi.
Affinché la deroga al principio di territorialità in caso di distacco, nota come distacco previdenziale, sia legittima e possa, perciò, operare devono essere rispettate alcune condizioni:
Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente operativi, dal punto di vista del rapporto contrattuale tra distaccante e lavoratore è necessario procedere ad alcune puntualizzazioni circa le caratteristiche del distacco, nonché svolgere alcuni adempimenti richiesti ex lege.
A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon consulente del lavoro – Studio Dal Bon –
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