Profili previdenziali del distacco extracomunitario in paesi convenzionati
A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon ©, consulente del lavoro – Studio Dal Bon
In caso di invio di un lavoratore italiano in un Paese extracomunitario, sotto il profilo previdenziale occorre applicare il principio della territorialità (lex loci laboris), principio in base al quale i contributi previdenziali devono essere versati nel luogo di esecuzione della prestazione lavorativa. Questo comporta per il lavoratore italiano la doppia imposizione contributiva poiché il sistema previdenziale italiano è obbligatorio e anche se il lavoratore svolge la propria prestazione all’estero, restando dipendente di un soggetto italiano, resta obbligato ai versamenti. Contemporaneamente se nel paese estero di svolgimento della prestazione lavorativa vige un sistema previdenziale obbligatorio il lavoratore è tenuto a versare anche lì i contributi.
I vari Stati si sono attivati per evitare la doppia imposizione contributiva attraverso specifici accordi ed intese, che derogano al principio della territorialità nelle ipotesi di distacco. Le Convenzioni internazionali, bilaterali, in materia di sicurezza sociale delineano per le ipotesi di distacco la possibilità di evitare la doppia imposizione previdenziale e continuare a pagare, per un periodo limitato di tempo (che varia da Convenzione a Convenzione) i contributi in Italia così come avviene nei casi di lavoro all’estero in ambito comunitario: prevedono, cioè, il cd. distacco previdenziale.
L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con i seguenti Stati: Argentina, Australia, Brasile, Canada-Québec, Capoverde, Corea del Sud, Israele, Jersey e Isole del Canale, Stati della ex Jugoslavia (limitatamente a Serbia e Kosovo, Montenegro; Bosnia Erzegovina, Macedonia), Messico, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Stati Uniti d’America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela. Di queste, le Convezioni stipulate con Australia e Messico non prevedono l’istituto del distacco previdenziale.
L’obiettivo delle Convenzioni sulla sicurezza sociale è quello di coordinare le legislazioni nazionali in modo da evitare (nella misura in cui ciò è possibile) che un reddito da lavoro venga assoggettato a una doppia imposizione contributiva. Grazie alle Convenzioni è possibile escludere che per una medesima prestazione il lavoratore distaccato sia chiamato a versare contributi sia nello Stato distaccante che in quello distaccatario.
In base al loro contenuto le Convenzioni in materia di sicurezza sociale possono definirsi:
All’interno di ciascuna Convenzione sono indicati i principi della disciplina del distacco previdenziale e le condizioni al rispetto delle quali consegue la possibilità per il lavoratore distaccato di restare assoggettato al regime di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza.
Ogni Convenzione, di norma, contiene quindi l’indicazione di:
Per la determinazione della base imponibile esiste una regola generale, derivante dall’orientamento del Ministero del Lavoro e dell’INPS, secondo la quale la base imponibile da utilizzare per il calcolo dei contributi dei lavoratori italiani distaccati in Paesi convenzionati è costituita:
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