PROFILI PREVIDENZIALI DEL DISTACCO EXTRACOMUNITARIO IN PAESI CONVENZIONATI

Profili previdenziali del distacco extracomunitario in paesi convenzionati

A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon ©, consulente del lavoro  – Studio Dal Bon

In caso di invio di un lavoratore italiano in un Paese extracomunitario, sotto il profilo previdenziale occorre applicare il principio della territorialità (lex loci laboris), principio in base al quale i contributi previdenziali devono essere versati nel luogo di esecuzione della prestazione lavorativa. Questo comporta per il lavoratore italiano la doppia imposizione contributiva poiché il sistema previdenziale italiano è obbligatorio e anche se il lavoratore svolge la propria prestazione all’estero, restando dipendente di un soggetto italiano, resta obbligato ai versamenti.  Contemporaneamente se nel paese estero di svolgimento della prestazione lavorativa vige un sistema previdenziale obbligatorio il lavoratore è tenuto a versare anche lì i contributi.

I vari Stati si sono attivati per evitare la doppia imposizione contributiva attraverso specifici accordi ed intese, che derogano al principio della territorialità nelle ipotesi di distacco. Le Convenzioni internazionali, bilaterali, in materia di sicurezza sociale delineano per le ipotesi di distacco la possibilità di evitare la doppia imposizione previdenziale e continuare a pagare, per un periodo limitato di tempo (che varia da Convenzione a Convenzione) i contributi in Italia così come avviene nei casi di lavoro all’estero in ambito comunitario: prevedono, cioè, il cd. distacco previdenziale.

L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con i seguenti Stati: Argentina, Australia, Brasile, Canada-Québec, Capoverde, Corea del Sud, Israele, Jersey e Isole del Canale, Stati della ex Jugoslavia (limitatamente a Serbia e Kosovo, Montenegro; Bosnia Erzegovina, Macedonia), Messico, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Stati Uniti d’America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela. Di queste, le Convezioni stipulate con Australia e Messico non prevedono l’istituto del distacco previdenziale.

L’obiettivo delle Convenzioni sulla sicurezza sociale è quello di coordinare le legislazioni nazionali in modo da evitare (nella misura in cui ciò è possibile) che un reddito da lavoro venga assoggettato a una doppia imposizione contributiva. Grazie alle Convenzioni è possibile escludere che per una medesima prestazione il lavoratore distaccato sia chiamato a versare contributi sia nello Stato distaccante che in quello distaccatario.

In base al loro contenuto le Convenzioni in materia di sicurezza sociale possono definirsi:

  1. complete: durante il periodo di assegnazione all’estero, in base a quanto stabilito dalla Convenzione, i contributi previdenziali e assistenziali saranno versati, temporaneamente, esclusivamente in Italia;
  2. parziali: in via temporanea, per il periodo previsto dalla singola Convenzione:
  1. i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla Convenzione saranno versarti in Italia (e non anche nel Paese estero di distacco, evitando, così, la doppia imposizione);
  2. i contributi non richiamati nella Convenzione ma previsti dalla come obbligatori in Italia saranno versati in Italia, poiché obbligatori per la legge nazionale;
  3. i contributi non previsti dalla Convenzione, ma previsti come obbligatori nello Stato distaccatario, in virtù del principio di territorialità dell’obbligo contributivo, saranno versati nello Stato estero.

All’interno di ciascuna Convenzione sono indicati i principi della disciplina del distacco previdenziale e le condizioni al rispetto delle quali consegue la possibilità per il lavoratore distaccato di restare assoggettato al regime di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza.

Ogni Convenzione, di norma, contiene quindi l’indicazione di:

  1. la durata del distacco previdenziale (cioè il numero massimo di mesi in cui vale la deroga al principio della territorialità);
  2. il formulario necessario per certificare la copertura assicurativa nel paese di provenienza (cioè il corrispondente del PD A1 e del PD DA1 europei, da procurarsi – a cura del datore di lavoro – prima dell’inizio del distacco presso l’Ente previdenziale dello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante);
  3. la possibilità di prorogare il distacco ed eventualmente la durata della proroga;
  4. l’eventuale formulario attraverso il quale richiedere la proroga del distacco (la richiesta di proroga deve essere presentata, mediante l’apposito formulario, all’Autorità previdenziale estera, prima che il primo periodo di distacco si concluda);
  5. l’elenco delle assicurazioni cui si applica la Convenzione (da confrontare con quelle obbligatorie in Italia);
  6. la possibilità di totalizzare i periodi di occupazione, assicurazione e residenza trascorsi o solamente nei due Stati contraenti (cd. totalizzazione semplice) o anche in Paesi terzi che risultino legati a loro volta da analoghi accordi internazionali sia all’Italia che all’altro Stato contraente (cd. totalizzazione multipla).

Per la determinazione della base imponibile esiste una regola generale, derivante dall’orientamento del Ministero del Lavoro e dell’INPS, secondo la quale la base imponibile da utilizzare per il calcolo dei contributi dei lavoratori italiani distaccati in Paesi convenzionati è costituita:

  1. dalla retribuzione convenzionale per i contributi non previsti dalla Convenzione, ma obbligatori in Italia.
  2. dalla retribuzione effettiva, nei limiti dei massimali, per i contributi previsti dalla Convenzione.

A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon consulente del lavoro  – Studio Dal Bon –

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