PROFILI PREVIDENZIALI DEL DISTACCO EXTRACOMUNITARIO IN PAESI NON CONVENZIONATI

Profili previdenziali del distacco extracomunitario in paesi non convenzionati

A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon ©, consulente del lavoro  – Studio Dal Bon 

Nel caso dell’invio di un lavoratore italiano in un Paese extracomunitario con cui non è in vigore alcun Accordo o Convenzione in materia di sicurezza sociale, si applica la regola generale della lex loci laboris: i contributi previdenziali ed assistenziali dovranno, quindi, essere versati anche nel Paese estero di invio, che è il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

Dal momento che l’ordinamento italiano prevede per i propri lavoratori una tutela minima a prescindere dalla eventuale compresenza di una tutela assicurativa nel paese di destinazione, il lavoratore sarà soggetto alla doppia imposizione contributiva poiché tali versamenti non incidono sull’obbligo, a fronte della medesima prestazione lavorativa, di versare anche i contributi nel Paese estero (dovuti in base al principio di territorialità). 

Per limitare le conseguenze economiche della doppia imposizione contributiva, inevitabile quando il distacco è verso un Paese extracomunitario non convenzionato, i contributi dovuti in Italia per i regimi assicurativi previsti, sono calcolati sulle retribuzioni convenzionali. I contributi, invece, da versare all’estero saranno calcolati secondo le regole ivi previste sulla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.

Inoltre, sempre al fine di mitigare il costo contributivo derivante dal fatto che i lavoratori sono soggetti a versamento dei contributi sia in Italia, sia nello Stato esterno dove svolgono la propria attività lavorativa, la legge italiana prevede che le aliquote contributive in vigore siano applicate con una riduzione del 10% sulle aliquote complessive dovute dal datore di lavoro per le assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e contro la disoccupazione involontaria (DS).

Tale riduzione del 10% deve essere utilizzata fino ad esaurimento delle singole aliquote, seguendo l’ordine sopra indicato (prima IVS, poi DS); in presenza di lavoratori iscritti a gestioni sostitutive del Fondo pensione lavoratori dipendenti, è necessario utilizzare la riduzione esclusivamente sulle contribuzioni sostitutive.

I datori di lavoro sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR istituito presso l’INPS.

A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon consulente del lavoro  – Studio Dal Bon –

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