Profili previdenziali operativi del distacco comunitario
A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon ©, consulente del lavoro – Studio Dal Bon
Quando un lavoratore viene inviato temporaneamente all’estero è necessario che si doti dei certificati relativi alla legislazione previdenziale e assistenziale applicabile al suo rapporto di lavoro.
Nel caso in cui, ricorrendone le condizioni, si opti per l’applicazione di un distacco previdenziale, l’INPS e l’INAIL rilasciano al datore di lavoro un certificato che ha la funzione di attestare che la legislazione applicabile al lavoratore in materia di sicurezza sociale resta quella italiana e che perciò le indennità o le spese rimangono a carico del regime previdenziale italiano come se il lavoratore stesse svolgendo la sua attività in Italia. I certificati rappresentano la prova della copertura assicurativa del lavoratore italiano distaccato e autorizzano, materialmente, il lavoratore a mantenere la posizione contributiva italiana, attribuendogli il beneficio dell’esenzione temporanea dall’obbligo di contribuzione all’estero e, perciò, la possibilità di evitare la doppia imposizione contributiva.
La base imponibile per la determinazione delle prestazioni dovute in caso di distacco comunitario è la retribuzione effettiva, nei limiti del massimale. In particolare, le prestazioni economiche sono di norma a carico degli enti previdenziali italiani, che provvedono, dunque, a erogarle direttamente all’interessato (salvo anticipazione da parte del datore di lavoro).
Per quanto riguarda le prestazioni assicurate dall’INPS deve essere richiesto dal datore di lavoro, con congruo anticipo (sebbene non siano previsti dei termini di scadenza) il documento portatile A1 (noto anche come PD A1) che ha una valenza massima di 24 mesi (poiché questo è il termine previsto dal regolamento per l’applicazione, in deroga al principio di territorialità, del regime previdenziale dello stato distaccante). La richiesta del formulario deve avvenire attraverso le specifiche modalità telematiche, tramite il sistema europeo EESSI (Electronic exchange social security information o Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale), mediante la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici o SEDs (Structured Electronic Documents – nuova modulistica Paper SED che ha una durata temporanea in attesa della piena applicazione della nuova modulistica telematica trasmessa attraverso una rete europea protetta).
Per quanto riguarda, invece, le prestazioni assistenziali dell’INAIL si deve fare richiesta del modello portatile DA1 (noto anche come PD DA1), documento che dà diritto alla copertura assistenziale all’estero in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. La richiesta del documento portatile DA1 può essere fatta, accedendo al sito istituzionale dell’INAIL, esclusivamente tramite i servizi telematici. La procedura è disponibile nella sezione “Servizi online” del Portale istituzionale, nell’area “Richieste/Modulo PD DA1”. Inviata la richiesta per il rilascio del suddetto documento, il sito internet trasmette automaticamente una e-mail, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla Sede INAIL competente per la conferma della presa in carico della richiesta. L’INAIL, ricevuta la richiesta, provvederà all’inoltro, sempre tramite PEC, del documento PD DA1, debitamente compilato, all’utente richiedente ed alle AA.SS.LL. competenti. Al datore di lavoro distaccante spetta, inoltre, il compito di segnalare tempestivamente il distacco dei propri lavoratori alle sedi di competenza INAIL indicando, tra l’altro, la natura del lavoro al fine di permetterne la valutazione dei rischi. I premi dovuti all’INAIL sono determinati sulla base delle retribuzioni effettive. Il datore di lavoro distaccante è tenuto, nel caso, a effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonché a dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni.
In relazione alla durata della malattia o dell’infortunio, ai periodi di comporto, all’importo delle indennità economiche e ogni altra specificità, siccome il regime previdenziale e, quindi, la legislazione applicata rimane quella italiana, tanto per le prestazioni INPS, quanto per quelle INAIL, continuano a valere le previsioni della disciplina italiana (Stato in cui il lavoratore risulta assicurato).
A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon consulente del lavoro – Studio Dal Bon –
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