Tipologie di invio del personale dipendente all’estero: il trasferimento
A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bon ©, consulente del lavoro – Studio Dal Bon
Il trasferimento è un’altra delle forme che possono essere date all’invio all’estero di lavoratori dipendenti. Anche se a livello legislativo non si trova nessuna definizione, la giurisprudenza ha progressivamente inquadrato il trasferimento come un mutamento definitivo del luogo geografico della prestazione lavorativa presso una sede differente rispetto al luogo normale di lavoro.
Per poter individuare correttamente le ipotesi in cui mettere in atto un trasferimento, il concetto di unità produttiva assume una rilevanza assoluta. Anche in questo caso non è rinvenibile una disposizione legislativa che specifichi cosa debba intendersi per unità produttiva, ed è quindi necessario rifarsi alla ricostruzione giurisprudenziale del concetto. In questo senso ogni articolazione autonoma dell’impresa, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o di servizi costituente l’oggetto sociale aziendale e quindi che risulti dotata, oltre che della necessaria autonomia, anche di tutti gli strumenti sufficienti e indispensabili allo svolgimento della funzione produttiva dell’impresa può essere considerata unità produttiva.
Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra, in base all’art. 2103 c.c., deve essere motivato unicamente da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che debbono sussistere al momento in cui viene disposto il trasferimento.
Non raccolte in una trattazione unitaria ed organica, ma sparse all’interno di differenti discipline legislative, si trovano una serie di circostanze ulteriori in cui non è possibile per il datore di lavoro disporre un trasferimento unilaterale (mentre sarebbe possibile uno consensuale):
Al lavoratore trasferito definitivamente presso una diversa sede di lavoro, magari anche all’estero, può essere riconosciuta un’indennità di trasferimento a titolo “risarcitorio”. L’intenzione è quella di rifondere in qualche modo il disagio e la concreta penalizzazione, anche economica, che il lavoratore potrebbe aver ricevuto a causa del trasferimento. Tale indennità, per il primo anno in cui è corrisposta, non concorre a formare il reddito nella misura del 50% del suo ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a € 1.549,37 per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale, e € 4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo.
Oltre al normale caso in cui il trasferimento viene disposto dal datore di lavoro, l’agevolazione tributaria in commento è riconosciuta anche nell’ipotesi di richiesta di trasferimento proveniente dal lavoratore o nel caso in cui l’azienda datrice trasferisca la propria sede operativa in altra località.
Dal punto di vista previdenziale, stante la armonizzazione tra le basi imponibili fiscale e contributiva valgono le medesime regole innanzi illustrate. Quindi l’esenzione vale anche per il profilo previdenziale nella medesima misura in cui vale per quello fiscale.
Diversi e da tenere distinti dall’indennità di trasferimento sono le spese di viaggio, comprese le spese sostenute per familiari a carico, trasporto di cose e gli oneri relativi all’eventuale recesso dal contratto di locazione a seguito del trasferimento. Dette spese se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione dell’ indennità di trasferimento. E’ opportuno specificare che il rimborso di queste spese può riguardare anche i familiari del dipendente trasferito, purché essi siano da considerarsi fiscalmente a suo carico. Non rientrano invece nell’ipotesi agevolativa analizzata le ulteriori spese sostenute dal lavoratore per eventuali successivi viaggi, fuori dall’iniziale spostamento causato dal trasferimento, al fine – ad esempio – di ricongiungersi periodicamente con familiari non trasferitisi.
A cura di Dott.ssa. Emiliana Maria Dal Bonconsulente del lavoro – Studio Dal Bon –
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